Scudetti Contesi – 1915, Avv. Mignogna: “Gli storici genoani si sono contraddistinti per l’ennesimo tentativo di depistaggio” - Gli Eroi del Calcio
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Scudetti Contesi – 1915, Avv. Mignogna: “Gli storici genoani si sono contraddistinti per l’ennesimo tentativo di depistaggio”

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Come preannunciato lo scorso 9 luglio (Vedi ns articolo) torna a farsi sentire l’Avv. Mignogna, legale di parte della Società Lazio, che rivendica l’assegnazione dello scudetto del 1915. Oggi un comunicato che punta a “demolire” la tesi di Giancarlo Rizzoglio, membro del Comitato storico scientifico della Fondazione Genoa 1893, che ritiene che la Lazio sarebbe stata ripescata nel Girone Finale Centrale ed in tal senso sarebbe stata agevolata dal cosiddetto “Caso Lissone” (qui il ns articolo in cui si trova la tesi di Rizzoglio)

Di seguito riportiamo il Comunicato Ufficiale ricevuto dall’Avv. Mignogna.

 

                                                                                   COMUNICATO UFFICIALE 

Nelle scorse settimane gli storici genoani si sono contraddistinti per l’ennesimo tentativo di depistaggio, concernente fatti, risultanze e vicende del Campionato 1914/15.

Attraverso un’intervista rilasciata al sito “Pianeta Genoa 1893” ed un successivo video messo online dal quotidiano “Il Secolo XIX”, infatti, alcuni esponenti del sedicente Comitato Scientifico della “Fondazione Genoa” hanno artatamente tentato di legittimare la “falsa tesi” secondo la quale la Lazio sarebbe stata ripescata nel Girone Finale Centrale ed in tal senso sarebbe stata agevolata dal cosiddetto “Caso Lissone”.


Ecco i passaggi più salienti dell’intervista e dell’ennesimo “falso storico” genoano in essa contenuto:


Il “Regolamento del Campionato 1914/15”, in realtà, fu pubblicato sul “Bollettino Ufficiale” della Figc del 15 Ottobre 1914, laddove gli articoli 3, 14 e 15 così disciplinavano l’originaria formula del “Campionato dell’Italia Centrale, Meridionale ed Insulare”:

Com’è noto, tuttavia, al Campionato Centrale, Meridionale ed Insulare si iscrissero esclusivamente sette società toscane, sei società laziali e due società campane.

Tale circostanza indusse la Figc a riformarne la formula avvalendosi dell’articolo 18, sopra riportato, sia per ovviare alle numerose defezioni dei club meridionali ed insulari, che per consentire alla primatista settentrionale ed alla primatista centro-meridionale di completare i rispettivi percorsi interregionali in regime di “contestualità”, così come richiesto dal “Comitato Regionale Lazio” sin dal 31 Luglio 1914.

A differenza di quanto pretestuosamente sostenuto dagli storici genoani, però, la riforma del Campionato Centro-Meridionale fu adottata dalla Figc sin dal 15 Novembre 1914 e non il 4 Febbraio 1915, così come inconfutabilmente comprovato dal “Bollettino Ufficiale” del 15 Novembre 1914, in cui la prima parte del suddetto articolo 15 risultò novellato in guisa che la qualificazione alla successiva fase interregionale risultò estesa alle prime due classificate dei gironi regionali in corso (quello toscano e quello laziale).

Per ragioni di mero tuziorismo giuridico/sportivo, altresì, appare opportuno evidenziare che all’epoca di tale riforma i “Campionati dell’Italia Centrale” avevano avuto inizio soltanto da due settimane e, come riporta il “Bollettino Ufficiale” del 15 Novembre 1914, la Lazio ed il Roman si trovavano in testa al Girone Laziale con 4 punti ciascuna.


Le illazioni genoane finalizzate ad affermare che la Lazio beneficiò di un presunto ripescaggio all’esito della fase regionale, ebbene, sono totalmente false, palesemente strumentali ed assolutamente sconfessate dai documenti ufficiali dell’epoca.

Come riporta il “Bollettino Ufficiale” della Figc pubblicato il 30 Dicembre 1914, infatti, il cosiddetto “Caso Lissone”, peraltro trattato congiuntamente a tanti altri casi, fu affrontato e deciso dalla seduta della “Presidenza Federale” del 23 Dicembre 1914, ovverosia in data abbondantemente successiva a quella del 15 Novembre 1914 in cui risultò riformato il “Regolamento del Campionato 1914/15”.

In tale circostanza, come chiaramente è dato evincersi dal dettaglio della decisione, sotto riportata, al portiere Pasquale Lissone (oggetto di un duplice ed illecito tesseramento da parte del Foot Ball Club Genoa e del Foot Ball Club Roma) fu “negato” il diritto di giocare per la società romanista, quest’ultima fu invitata a restituirne “immediatamente” la tessera alla “Segreteria Federale” e il calciatore fu dichiarato “vincolato” alla società genoana.

Il combinato disposto dagli articoli 4 e 25 del “Regolamento del Campionato 1914/15”, sotto riportati, consente chiaramente di capire come all’epoca, diversamente da quanto sostenuto dagli storici genoani, fu il Roman e non certamente la Lazio a trarre vantaggio dal “Deliberato Federale” del 23 Dicembre 1914.

In base all’anzidetto articolo 4 del “Regolamento”, difatti, la società giallorossa non avrebbe potuto schierare il portiere Lissone in nessuna gara di campionato. L’esame dei “Tabellini” del Girone Laziale 1914/15 (verificabili presso la “Biblioteca del Coni”, su “L’Italia Sportiva” ed altri quotidiani romani dell’epoca e consultando il volume “Storia del Calcio – I Campionati del 1914/15” di A. Corinti), viceversa, consente di acclarare con estrema certezza che il Roman schierò tra i propri pali Pasquale Lissone nei seguenti cinque match della fase regionale:

  1. Roman c/ Pro Roma del 1° Novembre 1914
  2. Roman c/ Fortitudo dell’8 Novembre 1914
  3. Lazio c/ Roman del 22 Novembre 1914
  4. Roman c/ Juventus Roma del 29 Novembre 1914
  5. Roman c/ Audace del 20 Dicembre 1914

Una corretta applicazione dell’articolo 25 del “Regolamento del Campionato 1914/15”, pertanto, avrebbe dovuto comportare “in tutti i casi” un sanzionamento da parte della Presidenza Federale, una penalizzazione del Roman pari a due punti per ciascun match in cui fu impiegato detto calciatore privo di “regolare tessera” e “non classificato” e la vittoria a tavolino a favore di ogni avversaria irregolarmente sconfitta.

Sul punto non è dato sapere come e perché il Roman non subì alcun sanzionamento, ai fini del quale, come sancito dalla norma ex ultimis citata, la Figc avrebbe potuto agire direttamente d’ufficio e senza bisogno di eventuali ricorsi da parte delle società romane controinteressate: appare verosimile ritenere, tuttavia, che i “Tabellini” dei match “incriminati” non furono mai ricevuti dalla “Presidenza Federale”, al tempo sita a Torino, che proprio per tale ragione, probabilmente, non applicò alcuna penalità nei confronti dell’anzidetta società romanista.

Il “Bollettino Ufficiale” della Figc del 15 Ottobre 1914, invero, riporta formalmente che all’epoca il “Comitato Regionale Lazio” era presieduto dal Conte Luigi Millo e risultava domiciliato in Roma Via XX Settembre c/o l’Albergo Reale e che lo stesso Conte Luigi Millo era puranche il Presidente del Foot Ball Club Roma (Roman) recante la medesima sede legale, sicché, per tali ragioni, appare oggettivamente condivisibile quanto in tema sostenuto dalla storiografia calcistica nazionale, secondo la quale il suddetto “patron romanista” si adoperò “diplomaticamente” per definire la questione senza alcuna conseguenza disciplinare (evidentemente per non pregiudicare l’accesso alla successiva fase interregionale della propria società, e non certo per avvantaggiare e/o ripescare la Lazio, come erroneamente affermato dagli storici genoani, che invece si era conquistata sul campo e secondo “Regolamento” l’approdo al Girone Finale dell’Italia Centrale).

Il “Riepilogo Risultati” e la “Classifica Finale” del Girone Laziale 1914/15, sotto riportati, offrono “ictu oculi” lo spunto finale per sconfessare tesi e depistaggi genoani e trarre le seguenti, inoppugnabili e definitive conclusioni:

  1. la Lazio arrivò seconda nel Girone Laziale, si qualificò al Girone Finale Centrale in forza della predetta riforma dell’articolo 15 (antecedente al “Caso Lissone”) e non beneficiò di alcun ripescaggio: se la Figc avesse penalizzato il Roman per il “Caso Lissone” avrebbe conquistato il primo posto della fase regionale;
  2. Il Roman conquistò il primo nel Girone Laziale e si qualificò al Girone Finale Centrale poiché non subì alcuna sanzione ai sensi dell’articolo 25 del “Regolamento”: laddove debitamente penalizzato per il “Caso Lissone”, sarebbe retrocesso al terzo posto della fase regionale e non si sarebbe qualificato al Girone Finale Centrale;
  3. l’Audace Roma si piazzò terzo nel Girone Laziale e non si qualificò al Girone Finale Centrale: avrebbbe ottenuto il secondo posto nella fase regionale e si sarebbe qualificato in luogo del Roman al Girone Finale Centrale, se quest’ultimo fosse stato sanzionato e penalizzato a termine di “Regolamento” per il “Caso Lissone”.

Roma, lì 17 Luglio 2020

Avv. Gian Luca Mignogna

 

 

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